Per una storia della normativa antizigana nell’Italia fascista: i testi delle circolari

Manca una storia completa e accurata della normativa emanata durante il regime fascista contro i rom e sinti. Negli scorsi decenni vi sono stati alcuni studi parziali, che hanno reso note alcune disposizioni e hanno messo a fuoco specifiche vicende (About, Abakunova 2016, 15, 90-92, 137); ma molto resta ancora da fare.

A mio parere, il ritardo accumulato non fa onore alla nostra storiografia, e danneggia la nostra identità, nella misura in cui essa dipende dalla conoscenza del nostro passato.

In considerazione di ciò, ho compiuto una prima ricerca e raccolta di disposizioni a carattere generale (tutte aventi la qualità di circolare amministrativa, e non di legge) emanate durante il periodo fascista. Le propongo qui di seguito. Non ho elementi per affermare di averle individuate tutte, posso solo dire che si tratta di una raccolta assai ampia. Auspico che altri ricercatori proseguano l’indagine (e volentieri pubblicherò in questa raccolta i nuovi documenti da loro rintracciati).

Ho inserito nella raccolta anche un documento che attesta uno specifico interesse di Benito Mussolini (13 novembre 1938) e una lettera indirizzata a un singolo prefetto ma concernente un aspetto di carattere generale (16 settembre 1943).

L’antiziganesimo e la normativa antizigana non sono esclusiva del periodo fascista. Si prolungano nel tempo, prima e dopo di esso. Per quanto concerne il periodo precedente, una studiosa ha recentemente illustrato la rigida azione dei ministri dell’Interno Luigi Luzzatti e Giovanni Giolitti nel 1910-1911 per “liberare” l’Italia dagli zingari, incolpati di avere importato il colera in Puglia (Illuzzi 2014, 121-128; illustrazione in Raspanti 2008, 15). Io mi sono dedicato al periodo del ventennio perché ne conosco meglio gli archivi e la storia. Per quanto concerne i venti mesi della Repubblica sociale italiana e dell’occupazione del Terzo Reich, al momento non ho rinvenuto notizia di disposizioni a carattere generale.

Dato il fine documentario e iniziale di questa raccolta e data la sua possibile incompletezza, non commento contenuti, accuse e linguaggio delle disposizioni. Segnalo solo che esse menzionano sovente i “girovaghi” e le “carovane”, ma talora possono concernere anche coloro che sono residenti fissi, stanziali. Inoltre è facilmente riscontrabile la transizione dall’ostracismo verso i rom e i sinti stranieri a quello verso i rom e i sinti di cittadinanza italiana.

Per quanto concerne l’azione classificatoria razzistica del fascismo, aggiungo che essi non vennero definiti una “razza” “autonoma” né in queste circolari né nella legislazione razzista, né nelle classificazioni razziali dell’epoca che ho potuto reperire (Sarfatti 1999, 329).

Alcune di queste circolari sono già state riportate (Carolini 1987, 396; Masserini 1990, 45-47; Osti Guerrazzi 2004, 30-32) o riprodotte in facsimile (Jesi 1994, 340; Rigano 2008, 97-111).


Riferimenti bibliografici

About, Ilsen 2016 – Ilsen About, Anna Abakunova, The Genocide and Persecution of Roma and Sinti. Bibliography and Historiographical Review, International Holocaust Remembrance Alliance, 2016; anche in https://www.holocaustremembrance.com/focus/genocide-roma (consultato il 5 marzo 2017).

Carolini 1987 – Simonetta Carolini (a cura di), “Pericolosi nelle contingenze belliche”. Gli internati dal 1940 al 1943, ANPPIA, Roma 1987.

Illuzzi 2014 – Jennifer Illuzzi, Gypsies in Germany and Italy, 1861-1914. Lives Outside the Law, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2014.

Jesi 1994 – Centro Furio Jesi (a cura di), La menzogna della razza. Documenti e immagini del razzismo e dell'antisemitismo fascista, Grafis, Bologna,1994.

Masserini 1990 – Annamaria Masserini, Storia dei nomadi. La persecuzione degli zingari nel XX secolo, GB, Padova 1990.

Osti Guerrazzi 2004 – Amedeo Osti Guerrazzi, Il fascismo e gli zingari, “Giornale di storia contemporanea”, a. VII, n. 1 (giugno 2004), pp. 25-43.

Raspanti 2008 – Mauro Raspanti (a cura di), L’estraneo tra noi. La figura dello zingaro nell’immaginario italiano, Comune di Bologna, Bologna 2008.

Rigano 2008 – Gabriele Rigano (a cura di), Appendice documentaria, in Marco Impagliazzo (a cura di), Il caso zingari, Leonardo international, Milano 2008, pp. 91-123.

Sarfatti 1999 – Michele Sarfatti, Il razzismo fascista nella sua concretezza: la definizione di “ebreo” e la collocazione di questi nella costruenda gerarchia razziale, in Alberto Burgio (a cura di), Nel nome della razza. Il razzismo nella storia d’Italia 1870–1945, Il Mulino, Bologna 1999, pp. 321–332.


25 agosto 1924, Ministro affari esteri ad ambasciate e legazioni in Europa, Cairo e Tangeri. Dispaccio-circolare della Direzione generale del personale, Ufficio passaporti, n. 11352, Ingresso di zingari nel Regno.

Il regio Ministero dell’Interno segnala che numerosi zingari specie provenienti dalla Polonia e dall’Oriente, muniti di regolare passaporto debitamente vistato, penetrano nel territorio nazionale sia sotto forma di carovane come anche a gruppi, dandosi, in questo ultimo caso, convegno in una data località, per riunirsi in carovana.

Ora – a prescindere dalle varie ragioni che interessano la sicurezza e l’ordine pubblico – essendo le dette carovane, in ispecial modo formate da elementi vagabondi, che vivono di questua, di furti e di frodi, simulando l’esercizio di qualsiasi mestiere, e destando, al loro passaggio, giustificato allarme ai centri rurali abitati, la presenza di zingari nel territorio del Regno dà luogo ad altri seri inconvenienti, sia per quanto riguarda le difficoltà che ogni volta si incontrano per il loro allontanamento del [sic] nostro territorio, a causa anche degli ingombranti carri con i quali viaggiano unitamente a numerose masserizie, sia per quanto concerne la salute pubblica, riuscendo essi, dato lo stato di abbandono in cui vivono, di grave pericoloso contagio per le popolazioni delle località dove soggiornano.

Per tali considerazioni, il Regio Ministero dell’Interno prospetta l’opportunità che non vengano, per l’avvenire, accordati visti di ingresso nel Regno a carovane di zingari o a individui facenti parte di esse, o, quanto meno, che sia chiesto il preventivo parere per il loro ingresso o transito nel Regno nei soli casi di assoluta necessità.

Concordando nelle considerazioni esposte dal predetto Dicastero, si prega di volere impartire in tal senso opportune istruzioni alle dipendenti Autorità consolari e si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

Mussolini

[Archivio centrale dello Stato, Ministero dell’interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati (d’ora in poi ACS, MI, DGPS, DAGR), Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23]

***

19 febbraio 1926, Ministro interno a prefetti Regno e per conoscenza Direzione generale sanità, Circolare della Sezione III, n. 38922-R, Zingari.

Ho dovuto rilevare come in questi ultimi tempi siansi nuovamente verificate non infrequenti infiltrazioni nel Regno di zingari che, privi di mezzi di sussistenza, girano – specie nelle zone di confine – per le varie città, senza alcuno scopo determinato, dandosi – com’è loro costume – al vagabondaggio ed alla questua, con evidenti pericoli per la pubblica sicurezza, oltre che per la pubblica igiene.

Poiché al riguardo sono in vigore norme tassative, la cui rigida applicazione avrebbe dovuto impedire in ogni caso il concentramento in carovane di zingari, anche se entrati isolatamente nel Regno, devo ritenere che gli Uffici di P.S. non curino sempre con la diligenza necessaria l’osservanza delle istruzioni impartite in materia, tollerando persino il prolungato soggiorno di stranieri in frode alla legge anche dove l’agglomeramento di essi facilmente dovrebbe richiamare la loro attenzione.

Intendo che le istruzioni già impartite e reiteratamente richiamate vengano rigorosamente osservate e che siano immediatamente respinti da qualsiasi provenienza gli zingari, saltibanchi [sic] e simiglianti che cercassero in carovana o isolatamente di penetrare in Italia, anche se muniti di regolare passaporto.

Le SS.LL. vorranno poi assicurarsi personalmente se nel territorio delle rispettive Provincie soggiornino attualmente zingari stranieri, provvedendo affinché, nel più breve tempo possibile, vengano avviati oltre frontiera.

Avverto infine che è stato interessato il Ministero degli Affari Esteri a rinnovare alle Regie Rappresentanze all’estero le istruzioni già precedentemente impartite perché, in ogni caso, venga negato il visto ai passaporti, anche se presentati singolarmente, di questi stranieri non desiderabili.

Le SS.LL. vorranno favorirmi precisa assicurazione della esatta osservanza delle disposizioni accennate, favorendomi opportune informazioni circa la eventuale presenza di zingari nelle rispettive provincie e le misure adottate.

Il Ministro [Federzoni]

[ACS, MI, DGPS, DAGR, 1926, b. 28, fasc. 381 Zingari greci ed altri. A16]

***

8 agosto 1926, Capo della polizia a prefetti, Circolare del Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione affari generali e riservati, sezione III, n. 31398, Carovane di zingari.

E’ intendimento di questo Ministero che l’epurazione del territorio nazionale dalla presenza di carovane di zingari, di cui è superfluo ricordare la pericolosità nei riguardi della sicurezza e dell’igiene pubblica, venga sollecitamente condotta a compimento e mantenuta poi con le misure atte a impedire ogni tentativo che possa frustrare l’opera compiuta.

I RR. Consolati hanno da tempo ricevuto istruzioni dal Ministero degli Affari Esteri perché rifiutino generalmente ogni specie di visto per l’Italia a zingari sia riuniti in carovane, sia isolati, e comunque non faccian luogo alla concessione se non previa autorizzazione ministeriale: così che è da ritenere che praticamente il rilascio del visto si ridurrà a casi eccezionali, e per il solo transito attraverso l’Italia, con divieto di soggiorno.

Questo Ministero, a tale riguardo, ha interessato ancora recentemente il Ministero degli Affari Esteri affinché la concessione dei visti di transito sia sempre subordinata ad accertamenti che diano piena garanzia dello effettivo intendimento e possibilità da parte degli zingari di raggiungere il territorio di loro definitiva destinazione.

Oltre a ciò, giusta le disposizioni da tempo impartite, resta commesso agli Uffici di frontiera di respingere in via di massima gli zingari, anche se muniti di regolari documenti. Il respingimento dovrà essere effettuato ogni qual volta non sia sicuramente esclusa la possibilità di un prolungato soggiorno, o quando il transito stesso, per qualsiasi considerazione, non si possa presumere rapido e scevro di inconvenienti.

Fondamentalmente, la prevenzione che nei riguardi della sicurezza pubblica si mantiene verso gli zingari e per cui si tende ad escludere la loro presenza dall’Italia, è causata dalla loro ben nota e caratteristica abitudine di vita in carovane vagabonde e dalla oziosità che fomenta ed agevola l’accattonaggio e la perpetrazione di vari reati, rendendone difficile la repressione. Prive del carreggio e del disordinato materiale di cui vanno generalmente munite, le carovane perderebbero la possibilità e la ragione stessa dei loro promiscui aggruppamenti e della loro nomade attività, e non offrirebbero più particolare motivo di interesse per le Autorità di P.S. Colpire nel suo fulcro l’organismo zingaresco è la via indubbiamente migliore per mettere fine alla sua indesiderabile attività: perciò gli uffici di frontiera dovranno in ogni caso respingere le carovane che si presentino con il solito corredo di animali, carri, e masserizie: ammetteranno al transito solo quelle che – ferma la predetta condizione – siano munite o si muniscano al più presto, e – in quanto sia possibile – alla stazione stessa di frontiera, dei documenti di viaggio (biglietti ferroviari, o fogli d’imbarco rilasciati da Società di Navigazione italiane o rappresentate in Italia), e siano provviste di passaporti già vistati dai Consolati degli Stati che dovranno successivamente traversare e di quello di destinazione. Dovrà essere inoltre provveduto alle convenienti segnalazioni, affinché il viaggio sia contenuto nei limiti di tempo e nell’itinerario preavvisati.

Può accadere tuttavia che, soprattutto passando il confine in gruppetti o individui isolati, carovane di zingari riescano temporaneamente a riunirsi in alcune località del Regno; ed è ancora da tener conto di qualche carovana di cui consta attualmente la presenza.

E poiché in tali casi non riesce agevole l’allontanamento, conviene che, prima dell’avviamento al confine, sia esperito dall’Autorità del luogo in cui avviene il fermo, ogni provvedimento atto a facilitare l’opera conclusiva degli Uffici di confine: ossia la provvisione, se possibile, di documenti e mezzi da parte dei Consolati competenti, e l’interessamento, in opportuna forma, delle SS.LL., inteso ad ottenere che le carovane si disfacciano del miserabile materiale che troppo facilmente le segnala al respingimento da parte della Polizia dello Stato verso cui si intende avviarle.

Resta inteso che sui singoli casi le SS.LL. non ometteranno di promuovere le determinazioni ministeriali, formulando le opportune proposte.

Si attende un cenno di ricevimento.

Pel Ministro [Federzoni], Francesco Crispo Moncada

[ACS, MI, DGPS, DAGR, 1926, b. 28, fasc. 381 Zingari greci ed altri. A16]

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14 novembre 1928, Ministro interno a prefetti Regno. Circolare della Direzione generale della pubblica sicurezza, Sezione III, n. 443/42101, Carovane di zingari.

Risulta che la III^ Internazionale, tra gli altri nuovi sistemi escogitati recentemente per intensificare l’attività comunista, specie nei paesi dove il comunismo vive ed opera in forma clandestina, avrebbe deciso di affidare alle carovane di zingari che entrano in Italia speciali incarichi, sia per quanto concerne la propaganda comunista vera e propria che per i vari servizi di collegamento tra la centrale comunista e i suoi organi operanti nel territorio del Regno. La vita nomade degli zingari e la loro facilità di spostamento dal grande al piccolo centro consentirebbe loro i contatti necessari con gli ambienti operai e dei contadini e permetterebbe di assolvere l’incarico ricevuto, e che la Internazionale retribuirebbe adeguatamente.

Che gli zingari siano stati sempre pericolosi alla sicurezza pubblica, quali autori di reati comuni, e alla pubblica sanità quali apportatori di malattie contagiose, è ormai noto; ma il fatto che la loro presenza in Italia potrebbe essere facilmente sfruttata per compromettere o comunque turbare l’ordine pubblico dello Stato, deve richiamare in modo particolare l’attenzione delle Autorità che sono tenute a tutelarlo, prendendo in tempo le necessarie misure.

Dato quindi l’aspetto di varia e grave pericolosità assunto dagli individui di che trattasi, questo Ministero mentre si riporta alle istruzioni già impartite, e particolarmente a quelle contenute nella circolare n. 31398 in data 8 agosto 1926, affinché venga inibito l’ingresso nel territorio del Regno degli zingari sia in carovana che isolati, anche se muniti di regolari documenti, ritiene pur necessario che senz’altro si provveda al rastrellamento di siffatti individui che comunque siano entrati nel Regno, ed al loro avviamento alla frontiera con le modalità fissate nella ricordata circolare.

Finora, come questo Ministero ha potuto rilevare, l’eliminazione dal Regno delle carovane di zingari, tante volte raccomandata, non ha potuto avere in effetti pratico risultato in quanto assai spesso le Autorità di Pubblica Sicurezza – all’evidente scopo di evitare le complesse e fastidiose pratiche per il loro effettivo allontanamento dal Regno – si sono limitate a respingerle oltre la propria giurisdizione.

E’ ovvio che tale espediente non elimina ma sposta soltanto un focolaio di infezione sociale da una provincia all’altra, con pericolo gravissimo per la sicurezza Nazionale.

Le EE.LL. vorranno richiamare in proposito la speciale attenzione dei dipendenti organi di P.S., avvertendo che il Ministero confida nella loro azione alacre e vigile, come la delicatezza della materia richiede.

Si gradirà intanto un cenno di assicurazione.

Il Capo del Governo Ministro dell’Interno Mussolini

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23]

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12 dicembre 1928, Sottosegretario affari esteri ad ambasciate e legazioni in Europa, Cairo e Tangeri. Circolare della Direzione generale degli italiani all’estero, Ufficio IV, n. 00011, Ingresso nel Regno di zingari stranieri.

Il R. Ministero dell’Interno informa che la III Internazionale, tra gli altri nuovi sistemi escogitati recentemente per intensificare l’attività comunista, specie nei paesi dove il comunismo vive ed opera in forma clandestina, avrebbe deciso di affidare alle carovane di zingari che entrano in Italia speciali incarichi, sia per quanto concerne la propaganda comunista vera e propria, sia per i vari servizi di collegamento tra la centrale comunista e i suoi organi operanti nel territorio del Regno. La vita nomade degli zingari e la loro facilità di spostamento dal grande al piccolo centro consentirebbe loro i contatti necessari con gli ambienti operai e dei contadini e permetterebbe di assolvere l’incarico ricevuto e che la Internazionale retribuirebbe adeguatamente.

Che gli zingari siano stati sempre pericolosi alla sicurezza pubblica, quali autori di reati comuni, e alla pubblica sanità, quali apportatori di malattie contagiose, e ormai noto; ma il fatto che la loro presenza in Italia potrebbe esser facilmente sfruttata per compromettere o comunque turbare l’ordine pubblico dello Stato, deve richiamare in modo particolare l’attenzione delle Autorità che sono tenute a tutelarlo, prendendo in tempo le necessarie misure.

Dato quindi l’aspetto di varia e grave pericolosità assunto dagli individui di che trattasi, questo Ministero, mentre si riporta alle istruzioni già impartite e particolarmente a quelle contenute nel dispaccio circolare n. 11352 del 25 agosto 1926, prega le E.V. (S.V.) di volere nuovamente impartire istruzioni alle dipendenti Autorità Consolari, affinché venga negato il visto ai passaporti, anche se presentati singolarmente, di questi stranieri non desiderabili.

Grandi

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23]

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14 maggio 1930, Capo della polizia a prefetti Regno. Circolare telegrafica, n. 443/13061.

443/13061 Malgrado tassative disposizioni più volte impartite et da ultimo con circolare 14 novembre 1928 N. 443/42101 risulta Ministero che continuano a circolare nel Regno zingari isolati aut in carovane stop

Essendo preciso intendimento Governo che territorio nazionale sia definitivamente sgombrato da siffatta categoria di individui si pregano E.E.L.L. dare categorici ordini dipendenti autorità perché sia subito eseguito loro rastrellamento et provvedere in confronto di essi a norma della succitata circolare se di nazionalità straniera stop

Qualora poi assumessero essere cittadini italiani dovranno – previ opportuni accertamenti – essere muniti di foglio di via obbligatorio et avviati loro paesi origine stop

Assicurino per espresso

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23]

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1 ottobre 1932, Capo della polizia a prefetti Regno. Circolare della Divisione polizia, Sezione III, n. 10.18529/12971, Zingari.

In qualche provincia sono state notate carovane di zingari.

Altre volte il Ministero ha richiamato l’attenzione delle EE.LL. sulla necessità di eliminare questo inconveniente, grave perché è un’offesa al decoro della Nazione, una minaccia alla sicurezza pubblica ed alla pubblica salute. A tal fine sono state diramate norme tassative per l’ingresso nel Regno degli zingari, sia in carovana sia isolatamente.

Si pregano le EE.LL. di richiamare i dipendenti organi di polizia ad osservare rigorosamente le dette disposizioni.

Deve essere accuratamente invigilato affinché non possano introdursi in Italia zingari in comitive o isolati sia attraverso il confine terrestre, sia sbarcando nei porti del Regno. Se nonostante la vigile e costante attenzione al confine e nei porti, qualche zingaro eventualmente riuscisse a penetrare nel territorio dello Stato, dovrà essere subito avviato alla frontiera e sfrattato.

Qualche volta si è dato che taluno di questi nomadi ha allegato di essere in possesso della cittadinanza italiana.

Questa affermazione deve essere controllata nella maniera più diligente e se si accerta che effettivamente si tratta di cittadini italiani, deve provvedersi al loro rimpatrio, con diffida a non tornare nel comune donde sono stati allontanati.

L’autorità di p.s. del comune cui appartengono dovrà, poi, diffidarli a darsi ad una occupazione stabile.

Comunque, nei casi in cui sia certo che non trattasi di stranieri, se riesce impossibile stabilire il comune di appartenenza, l’autorità di p.s. del luogo dove si trovano dovrà formalmente diffidarli a procurarsi un’occupazione stabile, indicando il comune in cui intendono fissare la propria residenza.

Di costoro dovrà farsi segnalazione al Ministero.

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23]

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3 dicembre 1937, Capo della polizia a prefetti Regno. Circolare telegrafica, n. 45568.

10. Pregasi accertare urgenza et riferire telegrafo numero zingari esistenti codesta provincia punto

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Affari generali]

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6 dicembre 1937, Capo della polizia a prefetti Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Zara, Bolzano, Trento. Circolare telegrafica della Divisione polizia amministrativa e giudiziaria, n. 45941.

10. Da segnalazioni pervenute rilevasi che delitti più gravi per natura intrinseca nonché per modalità organizzazione et esecuzione consumati in territori Venezia Giulia e Tridentina debbono prevalentemente attribuirsi at zingari che riescono facilmente sfuggire ricerche aut prove non solo perché più difficilmente identificabili ma anche perché privi residenza aut dimora punto

At fine stroncare tale attività delittuosa particolarmente nociva perché consumata zone contigue confine virgola ferme disposizioni impartite con precedenti circolari circa respingimento aut espulsione zingari stranieri necessita che quelli girovaghi nazionalità italiana certa aut presunta vengano rastrellati più breve tempo possibile et concentrati in località meglio adatta ciascuna provincia per impedirne spostamento adottandosi formule provvedimento assegnazione confino senso articolo 181 n. 3 legge P.S. et sottoporli rigoroso controllo punto

Per mantenimento sarà provveduto secondo modalità relative sussidio concesso at confinati in attesa ulteriori disposizioni punto

Attendonsi urgente assicurazione et successivamente notizie precise at riguardo punto

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza]

***

10 dicembre 1937, Capo della polizia a prefetto Fiume e per conoscenza prefetti Trieste, Gorizia, Pola, Zara, Bolzano, Trento. Circolare telegrafica della Divisione polizia amministrativa e giudiziaria, n. 46617.

10 at 28856. Convenendo inopportunità confinare zingari in località stessa provincia Ministero riservasi indicare località dove dovranno essere tradotti in regime confino punto

Intanto devesi procedere subito loro arresto et comunicare questo Ministero massima urgenza loro numero complessivo indicando età et sesso punto

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza]

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17 gennaio 1938, Capo della polizia a prefetti Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Zara, Bolzano, Trento. Circolare telegrafica della Divisione polizia amministrativa e giudiziaria, n. 1803.

10. Presa notizia relazione Ispettore Generale P.S. Comm. Musco incaricato esaminare sul posto situazione zingari fermati virgola Ministero dispone due punti

1°) zingari che non hanno precedenti sfavorevoli o non risultino comunque pericolosi siano rimessi in libertà con diffida darsi occupazione stabile et indicare Comune dove intendono fissare loro residenza nel quale dovranno munirsi carta identità;

2°) zingari semplicemente sospetti ma non pregiudicati né ritenuti positivamente pericolosi siano invitati fissare spontaneamente loro residenza in Comuni Italia centrale aut meridionale assegnando loro eventualmente un sussidio che Ministero riservasi autorizzare su proposte EE.LL.; essi dovranno munirsi carta identità et essere sottoposti rilievi segnaletici sensi articolo 4 legge P.S.;

3°) zingari pregiudicati aut che risultino comunque pericolosi siano assegnati confino comune virgola esaminando in questo ultimo caso situazione loro congiunti minori anni sedici per ricovero enti assistenza aut istituti rieducazione virgola sempre che confinati non preferiscano spontaneamente condurli seco località confino che potrebbe essere anche Comune terraferma ciò che sarebbe autorizzato sensi articolo 340 regolamento esecutivo legge P.S. concedendosi se del caso eccezionalmente qualche sussidio punto

Pregasi provvedere sollecitamente conformità inviando relazione telegrafica provvedimenti adottati in base direttive suesposte mentre Ministero riservasi far tornare sul posto Ispettore Generale Comm. Musco per facilitare esecuzione quanto disposto punto

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza]

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6 marzo 1938, Capo della polizia a prefetti Trieste, Gorizia, Pola, Fiume, Zara, Bolzano, Trento. Circolare telegrafica, n. 7404.

10. Pregasi favorire urgenza dettagliata relazione circa sistemazione zingari codesta provincia specificando provvedimenti adottati per ciascuna delle tre categorie di zingari stabilite da questo Ministero con circolare telegrafica n. 1803.10 del 17 gennaio scorso et allegando relativi tre elenchi nominativi punto

Per zingari avviati Comuni Italia centrale et meridionale dovrà indicarsi se siavi assicurazione Comuni che li hanno ricevuti che essi siansi colà pacificamente sistemati et non siansi allontanati.

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Statistica]

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13 novembre 1938, Capo gabinetto ministro interno a Direzione generale della pubblica sicurezza. Lettera, prot. 10345.

Si prega codesta on. Direzione Generale di far conoscere a quanto ammonta, sia pure approssimativamente, il numero degli zingari in Italia.

Si gradirà sollecita risposta dovendosene riferire Superiormente.

Il capo di gabinetto Bindo Bindi

 [ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Statistica]

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11 giugno 1940, Capo della polizia a prefetti Regno. Circolare telegrafica, n. 44509.

10. Viene riferito che parecchi carri zingareschi anche guidati da elementi stranieri aut con partecipazione di essi tra cui sudditi jugoslavi sarebbero veicoli di propaganda antinazionale aut anche di spionaggio punto

Alcuni spiegherebbero attività apparente collocamento aut vendita oggetti per avvicinare cittadini per lo più popolani guadagnandone la fiducia et parlando sfavorevolmente nostra politica aut assumendo notizie varie punto

Richiamasi attenzione EE.VV. sulla possibilità insidie ai nostri danni costituite da tali carrozzoni girovaghi et su necessità seguire attentamente mosse equipaggi esaminando opportunità assegnazione zingari comunque sospetti ai campi concentramento punto

Assicurate per lettera

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza]

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11 settembre 1940, Capo della polizia a prefetti Regno e questore Roma. Circolare telegrafica della Divisione polizia amministrativa e giudiziaria [Sezione III], n. 63462.

10. Con richiamo circolare telegrafica 11 giugno ultimo n. 10.44509 concernente zingari et carri zingareschi comunicasi che da segnalazioni pervenute risulta che zingari pur agendo specialmente nei territori provincie confine sono sparsi anche altre provincie Regno punto

Sia perché essi commettono talvolta delitti gravi per natura intrinseca et modalità organizzazione et esecuzione sia per possibilità che tra medesimi vi siano elementi capaci esplicare attività antinazionale virgola est indispensabile che tutti zingari siano controllati dato che in stato libertà essi riescono facilmente sfuggire ricerche aut prove appunto per la loro vita girovaga punto

Ferme restando disposizioni impartite in precedenza circa respingimento aut espulsione zingari stranieri disponesi che quelli nazionalità italiana certa aut presunta ancora in circolazione vengano rastrellati più breve tempo possibile et concentrati sotto rigorosa vigilanza in località meglio adatta ciascuna provincia che sia lontana da fabbriche aut depositi esplosivi aut comunque da opere interesse militare et dove non esistano concentramenti di truppa virgola salvo proporre per elementi più pericolosi aut sospetti destinazione in isola aut in Comuni altre provincie lontane da zone frontiera aut interesse militare punto

At zingari capi famiglia potrà essere corrisposto sussidio stabilito per confinati comuni più una lira per ciascun componente famiglia se non potranno sostenersi con proventi lavoro come praticatosi per quelli già assegnati at confino et seguiti da famigliari punto

Attendesi urgente assicurazione per lettera

Pel Ministro [Mussolini], [Bocchini]

[ACS, MI, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in partenza]

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30 ottobre 1940, Capo della polizia a prefetti Regno e questore Roma. Circolare telegrafica, n. 75265.

10. Pregasi far tenere Ministero immancabilmente entro dieci novembre prossimo un prospetto concernente attuazione data circolare telegrafica 11 settembre ultimo n.10.63469 [recte: 63462] distinguendo numericamente zingari concentrati stessi Comuni da cui sono originari da quelli concentrati in determinata diversa località et inoltre zingari sussidiati norma citata circolare da quelli che mantengonsi con loro lavoro punto

Dovrà infine essere indicato quali provvedimenti siansi adottati per minorenni specificando per ognuna delle categorie predette quanti siano minori anni 18 et come questi siano stati sistemati

Pel Ministro [Mussolini], Bocchini

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Affari generali]

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29 gennaio 1941, Capo della polizia a prefetti Regno e questore Roma. Circolare della Divisione polizia, Sezione 3^, n. 10.10812/12971.A, Zingari di nazionalità italiana – Rastrellamento.

Risulta che non tutti gli zingari vaganti nel territorio delle varie provincie del Regno sono stati rastrellati con il criterio di ricostituire i nuclei familiari, non essendo sempre state attuate intese tra le provincie interessate al fine di tale ricostituzione.

Sicché si verifica che per uno stesso nucleo familiare, per cui basterebbe pagare a carico dell’Erario in caso di stato di assoluto bisogno di tutti i componenti di esso, un solo sussidio di un massimo di lire 5,50 giornaliere al capo nucleo più lire una per ogni componente e lire cinquanta mensili complessive per indennità di alloggio, vengono pagate più volte le lire 5,50 giornaliere per ogni capo di sottonucleo e più volte l’indennità di alloggio di lire cinquanta mensili, essendosi formati dei sottonuclei in Comuni e Provincie diverse.

E’ necessario pertanto, ad evitare il grave onere che da ciò deriva all’Erario, provvedere alla ricostituzione dei nuclei familiari di detti elementi; e a tal fine gli uffici interessati dovranno prendere intese per poter disporre, mediante foglio di via obbligatorio o in altro modo ritenuto opportuno, il ricongiungimento di quelli che risultino separati da tali nuclei.

Per quanto riguarda la corresponsione del sussidio a carico dello Stato si chiarisce che esso deve essere corrisposto, nei casi di indispensabilità già stabiliti, agli zingari concentrati in Comuni diversi da quelli di loro appartenenza per nascita o abituale dimora, e non pure a quelli lasciati o avviati ai Comuni di cui sono originari.

In quest’ultimo caso, si tratta di indigenti, sia pure di una categoria speciale, i quali, quantunque debbano essere oggetto di particolare vigilanza da parte degli Organi di Polizia, devono essere assistiti soltanto dagli Enti assistenziali e di beneficenza dei rispettivi Comuni.

Si prega di assicurare l’esatto adempimento delle presenti istruzioni.

Pel Ministro [Mussolini], Senise

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Affari generali]

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7 agosto 1942, Capo della polizia a prefetti Regno e questore Roma, e per conoscenza a ispettori generali di P.S. di zona. Circolare della Divisione polizia, n. 10.10000, Zingari avviati fuori dei loro Comuni e raccolti in determinate località ai fini della vigilanza – Confinati comuni in terraferma e in Isola – Sussidi.

Si dispone che a decorrere dal 16 corrente, agli zingari che, in base alle note disposizioni concernenti il rastrellamento di quelli che non risultano appartenenti ad alcun Comune, sono stati raccolti in determinati Comuni di alcune provincie per essere più facilmente vigilati, e che non hanno trovato lavoro e non hanno sussidi militari o di altro genere, e perciò non possono mantenersi, nemmeno parzialmente, con mezzi propri, sia corrisposto il sussidio alimentare di lire sette giornaliere, più lire cinquanta mensili come sussidio per alloggio. E poiché essi spesso sono stati avviati d’autorità in tali Comuni non di loro appartenenza insieme alla moglie e ad altri componenti la famiglia, si dispone altresì che siano in tali casi corrisposte per la moglie lire quattro giornaliere e per ogni altro componente la famiglia lire tre giornaliere; ciò sempre in caso di effettivo assoluto bisogno.

Si richiamano, per quanto riguarda la necessità di limitare le spese allo stretto indispensabile in questo campo, le disposizioni impartite con la circolare del 29 gennaio 1941 – XIX, n. 10.10812/12971.A, avente per oggetto: “Zingari di nazionalità italiana – rastrellamento”, per la cui osservanza, in ogni sua parte, si fa particolare affidamento sul senso di responsabilità dei funzionari addetti al servizio e dei Comandanti le Stazioni dell’Arma dei CC.RR.

Con l’occasione, ripresa in esame anche la situazione dei confinati comuni che espiano in Comuni di terraferma, si dispone che a costoro, a decorrere dalla data indicata in principio della presente, e sempre che non possano mantenersi in alcun modo con mezzi propri, il sussidio alimentare sia corrisposto nella misura di lire otto giornaliere più lire cinquanta mensili come sussidio per alloggio. Resta fermo il sussidio già consentito ai confinati comuni assolutamente bisognosi dell’Isola di Ustica, in lire otto giornaliere soltanto, cioè senza sussidio per alloggio. Naturalmente a parenti di confinati comuni, anche se autorizzati a recarsi presso di loro nei Comuni di terraferma, o in Isola, non deve essere corrisposto alcun sussidio: si richiamano, anzi, in proposito le vigenti disposizioni secondo le quali non possono essere autorizzati congiunti a recarsi presso confinati comuni qualora – indipendentemente da ogni requisito favorevole di carattere morale – non siano in grado di depositare presso il Podestà o presso la Prefettura competenti una congrua somma da servire per le spese di viaggio e di trasporto masserizie, qualora, per particolari circostanze, si dovesse disporre che i conviventi col confinato rientrino al loro domicilio.

Si richiamano per quanto riguarda la necessità di limitare le spese per i confinati allo stretto indispensabile, le disposizioni impartite con la circolare del 31 gennaio 1938, XVI, n. 10.10607-11500, avente per oggetto: “Sussidio alimentare a favore dei confinati comuni”, raccomandando vivamente di curarne, anche da parte dell’Arma dei CC.RR., la più stretta osservanza.

Si ritiene opportuno ricordare l’obbligo del lavoro – nella cui ricerca debbono essere agevolati dall’autorità di P.S. – per i confinati, e anche per gli zingari, ed in proposito si richiama quanto disposto circa la sospensione dei sussidi nei riguardi di coloro che ricavano dal lavoro tanto da potersi mantenere come se avessero i sussidi di cui sopra, e circa la riduzione dei sussidi nei riguardi di coloro che ricavano dal lavoro tanto da potersi mantenere parzialmente, salvo, in entrambi questi casi, un margine a loro favore di lire due per premiare la loro buona volontà nel lavorare (ad esempio, nel caso del sussidio di lire otto giornaliere, a quelli che lavorano deve essere assicurato, tra guadagno che ritraggono dal lavoro e sussidio, il provento di lire dieci al giorno, e quindi deve essere pagata loro la differenza tra il guadagno – effettivo o presunto – che ritraggono dal lavoro – purché superiore a lire due – e la cifra di lire dieci; a quelli che guadagnano lire dieci giornaliere o più, non deve essere corrisposto alcun sussidio). Naturalmente se, oltre al ricavato dal lavoro, i confinati e gli zingari hanno altri cespiti, deve essere valutata tale circostanza e si deve provvedere in conseguenza. Per tutti deve essere rigorosamente revisionata la corrispondenza onde accertare se ricevano somme di denaro e provvedere in conseguenza nei riguardi del sussidio, informando il Ministero.

Si prega di segnare ricevuta della presente, dando assicurazione dello adempimento.

Pel Ministro [Mussolini], Senise

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc.23]

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7 settembre 1942, Capo della polizia a prefetti confine terra. Circolare telegrafica, n. 443/153440.

E’ stato segnalato che carovane di zingari stranieri entrerebbero clandestinamente nel Regno attraverso la Venezia Giulia e l’Istria con scopi non precisati.

Esse si sposterebbero facilmente da un luogo all’altro sfuggendo ad ogni controllo.

Si prega di intensificare le misure di vigilanza alla frontiera per impedire l’ingresso nel Regno di detti elementi.

Per il Ministro [Mussolini], [Senise]

[ACS, MI, DGPS, DAGR, Massime 1880-1956, b. 228, fasc. 23; bozza di circolare]

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20 ottobre 1942, Capo della polizia a prefetti Trieste, Fiume, Pola, Gorizia, Treviso, Padova, Verona, Vicenza, Trento, Bolzano, Udine, Belluno. Circolare della Divisione polizia, Sezione terza, n. 10.12971.A, Zingari.

Viene fatto presente che nelle provincie del Veneto, specie in quella di Vicenza, malgrado le disposizioni impartite, si aggirano senza alcun controllo degli zingari, che oltre ad essere sospetti di delitti, sono causa di molestia perché esercitano la questua in modo petulante e vessatorio e possono costituire, per le loro condizioni di sudiciume, tramite di diffusione di malattie infettive.

Essi proverrebbero soprattutto dal Friuli, dove trascorrerebbero nelle loro case o rifugi, la stagione invernale, per poi riversarsi nelle contrade del Veneto nella buona stagione.

Richiamando le disposizioni già diramate in merito agli zingari, si prega voler impartire nuove rigorose istruzioni per il loro rastrellamento e la raccolta in località adatte di ciascuna Provincia, esaminando, altresì, la possibilità del rimpatrio coattivo, con diffida, di quelli che hanno un domicilio.

Le disposizioni in materia impartite debbono avere piena e rigorosa attuazione specie nell’attuale momento, costituendo il nomadismo, di per sé, indizio di sospetto e di pericolo sociale.

Si attendono notizie circa le misure disposte. Particolari raccomandazioni si rivolgono al Prefetto di Vicenza.

Pel Ministro [Mussolini], [Senise]

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 865, fasc. Zingari. Affari generali]

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5 marzo 1943, Ispettorato Generale di P.S. per la Venezia Giulia a questori Trieste, Gorizia, Fiume, Pola, e p. c. ad altri destinatari. Prot. 01535, Carovane zingari.

E’ segnalata la presenza di alcune carovane di zingari nella Venezia Giulia.

Nell’attuale situazione della zona, non può essere consentita la presenza di tale categoria di vagabondi, fra i quali possono trovare asilo ribelli, corrieri comunisti, sabotatori.

Prego volere esaminare l’opportunità di dare disposizioni perché sia proceduto al fermo di tutti i componenti tali carovane e l’invio coattivo ai loro paesi d’origine.

Ispettore speciale di polizia Giuseppe Gueli

[ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 221, fasc. Trieste. Zingari]

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16 settembre 1943, Divisione polizia, Sezione III a prefetto Nuoro. Lettera, n. 10.1411/12971.A, Zingari – Sussidio giornaliero.

In relazione alla nota cui si risponde, si comunica che l’aumento del sussidio giornaliero, recentemente disposto a favore degli internati e dei confinati, sia politici che comuni, non si estende agli zingari concentrati nei vari comuni del Regno. Per quanto riguarda questi ultimi, si confermano, pertanto, le disposizioni impartite con la circolare n. 10.10000 del 7 agosto 1942.

Pel Commissario [firma illeggibile]

 [ACS, MI, DGPS, Divisione polizia amministrativa e sociale, Archivio generale, b. 221, fasc. Nuoro. Contabilità concentramento zingari]

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